L’espressione «ordine pubblico» è stata inserita all’interno della Costituzione italiana solo con la riforma del Titolo V (legge cost. 3/2001), accanto alla parola “sicurezza” (art. 117, co. 2, lett. h, della Cost.). Con tale formulazione, ai sensi dell’art. 159, co. 2, del d.lgs. 112/1998 e secondo la costante giurisprudenza della Corte Cost. (cfr. sent. n. 290/2001 Corte Cost.), si intende il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. Tanto premesso, si evince come il concetto di ordine pubblico e quello di sicurezza siano strettamente correlati. Tra le istituzioni, il carcere, partecipando alla prevenzione e repressione dei reati, rappresenta il luogo emblematico della gestione e del mantenimento di questi interessi. Si deve osservare, infatti, come la garanzia dell’ordine e della disciplina all’interno degli istituti penitenziari, costituisca, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 230 del 2000, la condizione essenziale per la realizzazione del trattamento rieducativo previsto dall’art. 27, comma 3, Cost. A tale funzione è preposto il direttore che si avvale del personale penitenziario e, in particolare, del Corpo di Polizia Penitenziaria (art. 4, l. 395/1990). Tuttavia, considerati i non rari episodi di tortura perpetrata dal personale di Polizia penitenziaria nei confronti di individui privati della loro libertà personale, (come accaduto di recente presso l’IPM di Milano “Beccaria”), in questo articolo si ritiene necessario approfondire i limiti di legittimità degli atti esercitati dalle autorità in nome dell’ordine pubblico e della sicurezza. In particolare, si intende esaminare la nozione di uso proporzionato della forza (elaborata in relazione all’art. 3 Cedu), sia in una situazione di ordinaria amministrazione, nonché durante lo «stato d’eccezione», come definito nell’opera di Agamben, all’interno di un contesto che è già di grande vulnerabilità, come può essere quello carcerario.
S Anastasi (Mon,) studied this question.